PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Benefìci previdenziali).

      1. Il computo dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, che, in ragione dell'attività di servizio prestata, è stato esposto all'amianto per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni, è effettuato moltiplicando il periodo lavorativo e di effettiva esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

          a) per il personale imbarcato in servizio macchina, meccanico ed elettricista, il coefficiente è determinato nella misura di 1,50 per ogni anno o frazione di anno;

          b) per il personale imbarcato con compiti diversi da quelli indicati alla lettera a), per quello impiegato presso gli stabilimenti, arsenali e cantieri navali e per quello addetto al servizio antincendi, il coefficiente è determinato nella misura di 1,25 per ogni anno o frazione di anno;

          c) per il personale non compreso nelle lettere a) e b), il coefficiente è determinato nella misura di 1 per ogni anno o frazione di anno.

      2. Le maggiorazioni di anzianità di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri benefìci previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

 

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Art. 2.
(Procedure).

      1. Ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 1 il personale interessato deve presentare domanda ai comandi o agli uffici di appartenenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi fini, la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dai competenti organi tecnici e della sanità militare.

Art. 3.
(Altri benefìci)

      1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 562 è inserito il seguente:

      «562-bis. A decorrere dall'anno 2007, la spesa annua prevista dal comma 562 è incrementata di 10 milioni di euro»;

          b) al comma 564, dopo le parole: «particolari condizioni ambientali od operative» sono aggiunte le seguenti: «, nonché coloro che, per diretto effetto di esposizione all'amianto su unità navali ovvero presso stabilimenti, arsenali e cantieri navali o in quanto addetti al servizio antincendi, abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio».

Art. 4
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e dell'articolo 3, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.